Art. 4.
(Centri di riferimento).

      1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e la utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge.